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Lunedì, 07 Ottobre 2024

CRONACA NEWS

BOLOGNA «Abbiamo posto all'attenzione della Suprema Corte di cassazione due passaggi della sentenza che non ci hanno convinto, riguardanti alcuni reati di intestazione fittizia che sono la nuova arma utilizzata dalle mafie imprenditrici per incidere sul tessuto socio-economico anche con riguardo all'utilizzo strumentale degli stessi per favorire l'associazione mafiosa».

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piattaforma global medSono arrivati in ritardo e impugnando in maniera erronea i decreti. Per questo il Tribunale amministrativo ha, in parte, dichiarato l’irricevibilità, in parte, l’inammissibilità e, per il resto, ha respinto il tutto al mittente. La terza sezione del Tar del Lazio ha infatti rigettato i ricorsi presentati da Regione Calabria e Comune di Crotone nel febbraio 2017 contro i decreti autorizzativi rilasciati dal ministero dell’Ambiente alla società “Global Med” per compiere le ricerche petrolifere nell’acque dello Ionio attraverso la tecnica dell’air gun. Tant'è che qualche movimento, in tal senso, lo si è forse notato al largo di Crotone, già nello scorso mese di dicembre. Le sentenze sono due, perché due erano i ricorsi presentanti dai due Enti. Entrambe le decisioni sono state depositate il 25 novembre 2017, dalla stessa sezione del Tar del Lazio riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati: Giampiero Lo Presti (presidente), Michelangelo Francavilla (consigliere, estensore) e Antonino Masaracchia (consigliere). In un primo momento, nel marzo 2017, il Tar del Lazio aveva accolto per via cautelare i due ricorsi con grande soddisfazione espressa dagli Enti ricorrenti. All’ordinanza del Tribunale amministrativo, però, si è poi appellato il ministero dell’Ambiente davanti al Consiglio di Stato. Il 27 giugno 2017, l’Appello ha riformato il provvedimento del Tar e ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso di primo grado. Da qui il nuovo pronunciamento del Tar nel novembre scorso che ha rigettato i ricorsi sia del Comune, che della Regione. Entrambi avevano impugnato i decreti del ministero dello Sviluppo economico (Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche) del 15 dicembre 2016, con cui sono stati rilasciati, in favore della Global Med Llc, i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio zona marina “F” convenzionalmente denominati «F.R 41.GM» e «F.R 42.GM», nonché tutti gli atti a loro connessi. Il Tar richiama in entrambe le ultime sentenze il fatto che, ad essere impugnati, sarebbero dovuti essere i due decreti precedenti a quelli autorizzativi, cioè i numeri 287 e 288 del 18 ottobre 2016, di compatibilità ambientale adottati dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro dei Beni culturali. Ma per entrambi i decreti, secondo il Tribunale, sarebbero comunque scaduti all’epoca del ricorso i 30 giorni di tempo concessi per l’impugnazione dopo la pubblicazione su Gazzetta ufficiale. Su questo punto, la legge avrebbe comunque consentito in extremis il ricorso straordinario al Capo dello Stato che dilata il termine a 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato: Tale via del tutto straordinaria si può proporre contro provvedimenti definitivi solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito. Sulla sentenza del Tar del 25 novembre 2017 la Regione Calabria fa sapere di avere l'intenzione di ricorrere in Appello.

 

 

 

 

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