L'arte bianca
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affidato
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CROTONE Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione prima) ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di candidati e ha annullato l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. La procedura selettiva mirava alla copertura a tempo pieno e indeterminato di 8 posti di collaboratore amministrativo professionale - Categoria "D".

CALABRIA VERDE ANTINCENDIO 2026
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La vicenda concorsuale

I ricorrenti, assistiti dagli avvocati Patrizio Nigro, Alfredo e Ludovica Gualtieri, avevano superato la fase preselettiva basata su test a risposta multipla. In sede di prova scritta, svolta il 22 maggio 2026, si sono però trovati di fronte a un questionario di 30 quesiti a risposta multipla con una sola opzione esatta. A seguito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi in data 26 giugno 2026 – dal quale sono risultati esclusi – e del successivo estratto del verbale n. 2 del 22 maggio 2026 (pubblicato il 13 luglio 2026), è emerso che la commissione giudicatrice aveva deliberato all’unanimità di strutturare la prova scritta tramite quiz. I concorrenti hanno quindi impugnato gli atti rilevando una netta difformità rispetto a quanto stabilito dalla lex specialis del concorso.

La violazione della "lex specialis"

Il bando, in conformità all’art. 43 del d.P.R. n. 220/2001, prevedeva che la prova scritta dovesse consistere nell’«elaborazione di atti attinenti alla materia oggetto del concorso» o nella «soluzione di quesiti a risposta sintetica». La somministrazione di quiz a risposta multipla era infatti prevista esclusivamente per la fase di preselezione. Nel loro percorso motivazionale, i giudici amministrativi hanno sottolineato che i quiz a risposta multipla e i quesiti a risposta sintetica costituiscono prove strutturalmente distinte e non fungibili. Nello specifico, i quiz presuppongono una mera cognizione nozionistica, mentre i quesiti a risposta sintetica richiedono l’elaborazione di un testo scritto e una riflessione critica. Richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ribadito che il bando vincola rigidamente l'operato della pubblica amministrazione. Quest'ultima non dispone di alcun margine di discrezionalità nel modificarne le regole, a garanzia dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti.

La decisione del tribunale

In esito alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, il Tar Calabria (composto dal presidente Gerardo Mastrandrea, dal consigliere estensore Arturo Levato e dal referendario Valeria Palmisano) ha pronunciato la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., accogliendo il ricorso e annullando gli atti impugnati. L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, difesa dall’avvocato Giovanni Giacomo Pitingolo, è stata condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in 2.500,00 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese sono state invece compensate nei confronti della controinteressata costituita, Vincenzina Pifferi (difesa dall'avvocato Cesare Greco). I giudici hanno infine disposto l’oscuramento dei dati personali delle parti ai sensi della normativa sulla privacy.

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