Bonifica Crotone, è un cambio di rotta del Tar sul Paur: i precedenti
Il tribunale amministrativo ribalta la linea sul destino dei rifiuti e riapre il braccio di ferro tra la Regione Calabria e i ministeri competenti
CROTONE Una sentenza che potrebbe confliggere con due altre sentenze precedenti. La vicenda è quella della bonifica che riguarda il sito di interesse nazionale di Crotone e, in particolare, il paur introdotto dalla regione calabria il 2 agosto del 2019, che impone il trasferimento e lo smaltimento dei veleni di Crotone fuori dal territorio regionale calabrese. Una scelta legata al fatto che Crotone ha già pagato un prezzo altissimo in termini di inquinamento.
Le tre opzioni sul tavolo
Contro la logica del paur si è sempre posizionata l’Eni, che veleni li vorrebbe lasciare dove si trovano, cioè a Crotone. Nel tempo ci sono state diverse proposte che vanno in questa direzione. Le opzioni sono, quindi, tre: lasciare i veleni dove si trovano effettuando una messa in sicurezza del sito; realizzare una discarica di scopo nell’area di proprietà del colosso di stato (all’interno del sito dell’ex pertusola sud); smaltire i veleni nella discarica di columbra di proprietà del gruppo imprenditoriale vrenna.
Il ricorso di Eni rewind
Contro questo progetto si sono sempre posizionati gli enti locali (regione calabria, comune e provincia di crotone). Sino al 7 ottobre scorso i propositi dell’eni sono sempre stati rintuzzati dalle azioni legali messi in campo dai tre enti locali. Il 7 ottobre la situazione è stata scompaginata da una sentenza del tribunale amministrativo regionale della calabria che ha accolto un ricorso presentato da eni rewind che, in questa occasione, aveva sollevato la questione di «sussistenza di una evidente contraddittorietà tra la posizione espressa dalla regione calabria e il ministero dell’ambiente circa la competenza in ordine alla decisione sul destino finale dei rifiuti derivanti dalla bonifica.»
La competenza del ministero
Eni ha evidenziato che «l’amministrazione centrale ha completamente abdicato alla competenza e alle prerogative che la normativa primaria le attribuisce in tema di bonifica di un sin.» Secondo l’eni essendo quello di Crotone un sito di interesse nazionale sarebbe toccato al ministero prendere la decisione sul destino finale dei veleni. Il tar ha accolto questa impostazione che potrebbe confliggere con due altre sentenze che lo stesso tribunale amministrativo ha pubblicato il 18 agosto del 2025.
Il decreto ministeriale
Le sentenze riguardano ricorsi presentati in occasione della diffusione del decreto n. 27 emesso l’1 agosto del 2024 dal ministero dell’ambiente. In sostanza il ministero, utilizzando le prerogative indicate dal tar nella sentenza del 7 ottobre scorso, aveva emesso un decreto che imponeva a tutti i soggetti interessati di procedere con le attività di bonifica previste dal pob fase 2 e aveva indicato nella discarica di columbra la destinazione finale dei veleni.
L'annullamento estivo
Il tribunale amministrativo regionale per la calabria (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, aveva accolto la richiesta degli enti locali e aveva proceduto all’annullamento del decreto del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 27 dell’1 agosto 2024 e l’ordinanza n. 1 del 3 aprile 2025 dell’allora commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone Cassano–Cerchiara.
La diffida del Comune
Nella stessa giornata (18 agosto 2025) il tar non aveva accolto un ricorso presentato da eni rewind che aveva chiesto «l'annullamento della nota della città di crotone – ufficio di gabinetto del sindaco, del 15 gennaio 2025, avente a oggetto “Sin Crotone-Cassano-Cerchiara. Diffida”, recante diffida a eni rewind s.p.a. e alle società salvaguardia ambientale s.p.a. e sovreco s.p.a. ad astenersi dal compimento di alcuna operazione per come preannunciata con la missiva di cui in oggetto; nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto a quello impugnato».
Il cambio di rotta
L’impressione, quindi, è che il Tar calabria abbia cambiato la propria posizione rispetto ai vincoli posti dalla regione calabria con l’approvazione del paur.


