«Il signor L.G. - spiega l'Asp - ha già ricevuto da questa azienda sanitaria numerosi dispositivi e ausili, finalizzati a migliorare le sue condizioni di vita e a favorire la sua deambulazione, tra i quali diverse carrozzine elettriche. Questo per sottolineare l’attenzione da sempre riservata dall’azienda al signor L.G. e alle sue esigenze. Ma la sua ultima istanza non appare giustificabile, in quanto in virtù della patologia sofferta, la prescrizione formulata da uno specialista di Latina di una nuova carrozzina elettrica, “per garantire l’autonomia e lo svolgimento delle attività di vita quotidiana”, non risulta essere supportata da un esaustivo programma di trattamento riabilitativo, nonché degli esiti attesi in relazione all’utilizzo di quanto prescritto. Il richiedente, inoltre, risulta già fornito di adeguati ausili per la mobilità, ceduti in comodato d’uso dall’Asp di Crotone».
«È bene specificare che quest’azienda - puntualizza l'Asp -, nei mesi passati, ha nominato una commissione di professionisti ad hoc, formata dal direttore del distretto sanitario, da uno specialista fisiatra, da uno specialista neurologo e dalla funzionaria amministrativa del servizio protesico aziendale, per esaminare dettagliatamente il caso. Commissione che si è espressa per il diniego all’autorizzazione del preventivo di spesa, a firma di una ditta di Catanzaro, pari a 34.216 euro, in quanto, sulla base di tutti gli elementi e della documentazione clinica, rapportati alla patologia di cui il paziente è portatore, è stato determinato che l’eventuale nuova carrozzina non appare garantire ulteriori miglioramenti, rispetto ai dispositivi dei quali il signor L.G. è già in possesso».
«Inoltre è opportuno chiarire - prosegue la nota - che l’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 332 del 1999, ancora vigente, in quanto la Regione Calabria non ha recepito il nuovo nomenclatore contemplato dai Livelli essenziali di assistenza, stabilisce che “qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore tariffario ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell’articolo, comma 2, l’Azienda sanitaria di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato”».
«L’Asp di Crotone - conclude la nota - resta comunque a disposizione del signor L.G., così come di altri cittadini con patologie e disabilità, con l’intento di migliorare, per quanto possibile e legittimo, la qualità della vita degli stessi, per mantenere un confronto costruttivo ed utile e per non lasciare mai solo nessuno di essi».