«Si precisa – specifica la nota – che l'attività di produzione e confezionamento dei beni associati alle predette attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in tema di contenimento dell'emergenza sanitaria ed in locali non aperti e non accessibili al pubblico, mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Il servizio di consegna a domicilio, assicurato dallo stesso esercente o da una piattaforma all'uopo dedicata deve essere assicurato evitando che al momento della consegna vi sia una distanza interpersonale inferiore ad un metro. Coloro che effettueranno la consegna dovranno portare con sé lo scontrino fiscale recante il prezzo del prodotto ed anche l'autocertificazione dichiarando che lo spostamento è dovuto a ragioni lavorative».