L'ex amministratore della società ha infatti presentato ricorso per farsi riconoscere differenze retributive non corrisposte (215mila euro, oltre oneri fiscali e previdenziali a carico dell’azienda, più 80mila euro per danno), rivendicando di aver ricoperto, al contempo, anche la carica di direttore generale all'interno di Akrea durante il suo mandato (maggio 2020- luglio 2022).
La giunta ha comunale, con delibera numero 350 del 4 agosto scorso, ha per tanto deciso di nominare difensore di fiducia del Comune di Crotone il legale Vittoria Sitra dell’Avvocatura comunale. Nel ricorso si chiede di fare chiarezza su sei punti presentanti rivendicati da parte dell'ex amministratore della società.
In particolare al Tribunale è stato chiede di accertare e riconoscere «un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente nonché il Comune di Crotone ed il conseguente diritto all’inquadramento quale Direttore Generale per il periodo maggio 2020-luglio 2022, con condanna della società al riconoscimento di detto inquadramento».
Ancora «per l’effetto» viene richiesto di accertare e riconoscere «il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per le mansioni di Direttore Generale svolte, con condanna della Società e del Comune di Crotone al pagamento della retribuzione connessa alle mansioni ulteriori svolte nella misura di € 215.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali a carico dell’azienda e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio».
Inoltre «in via subordinata, si accerti e si riconosca lo svolgimento di fatto, a parte del ricorrente delle mansioni di Direttore Generale» e «per l’effetto, equiparando la posizione del Direttore Generale a quella di un lavoratore subordinato, dalla cui prestazione ha beneficiato l’Amministrazione Comunale e per essa la società in House, potendo la PA assumere per concorso pubblico, si accerti e si riconosca il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione proporzionata alle mansioni di Direttore Generale di fatto svolte nella misura di 215.000 euro oltre oneri fiscali e previdenziali a carico azienda e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, comunque proporzionata al lavoro effettivamente svolto» e sempre per l’effetto, «si riconosca il diritto del ricorrente al risarcimento del danno a perdita di chance, da quantificarsi in 80.000 euro e/o alla somma maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere equa» e concludendo «con vittoria di spese di lite ed onorari di giudizio».