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Lunedì, 07 Ottobre 2024

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protesta regione discarica scandale barberioBlitz di sindaco e consiglieri comunali di Scandale questa mattina nell’atrio d’ingresso della Cittadella regionale a Catanzaro. L’azione simbolica è per protestare contro la determinazione di conclusione della Conferenza dei servizi che ha rilasciato l'autorizzazione (Aia) alla modifica codice Cer in ingresso per il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in località Santa Marina di Scandale. Di recente, il Consiglio dei ministri ha rigettato l’opposizione presentata dal Comune di Scandale rispetto la determinazione del nucleo di valutazione della Regione Calabria. Da qui, il tentativo del sindaco Antonio Barberio e della sua amministrazione per tentare di sensibilizzare la Regione Calabria nel merito. Lo scorso 28 marzo, infatti, l'Assemblea dei sindaci svoltasi contestualmente al consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno in cui chiede «all’Amministrazione procedente (Conferenza dei servizi, ndr) di assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela» e «nell’ ipotesi in cui ciò non dovesse avvenire entro breve termine, al fine di non compromettere le ragioni del territorio, l’Assemblea dei sindaci si determina nel proporre ricorso avverso la determinazione di conclusione della conferenza dei servizi».

 

 

 

 

 

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tonino barberio2«Per noi il discorso della discarica nei pressi di Scandale era un discorso bloccato nel 2014». Il sindaco del centro crotonese, Antonio Barberio, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa presso la sala giunta della Provincia di Crotone, annunciando di aver scritto alla Regione per bloccare l'autorizzazione rilasciata confronti di Ecolsystemi per realizzare una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Marina. In particolare, il sindaco di Scandale, ha chiesto alla Regione di sospendere in autotutela ogni decisione intrapresa in attesa di indire una nuova Conferenza dei servizi. Inoltre, il sindaco propone alla Regione di presentare opposizione al presidente del Consiglio dei ministri rispetto la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che ha rilasciato l’Aia a Ecolsystemi. Le ragioni sono contenute in una lettera di 4 pagine che vi proponiamo integralmente. In essa, il sindaco richiama un ricorso al Presidente della Repubblica e il principio "discariche zero" contenuto nell'ultimo Piano regionale dei rifiuti. Oltre che alla Regione, il sindaco Berberio si rivolge al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte.


«Si fa riferimento alla comunicazione relativa all'esito della conferenza dei servizi del 10 gemmo 2019, per segnalare quanto segue. Preliminarmente si ribadisce la difficoltà di questa Amministrazione di essere ben edotta sulla problematica de qua, atteso che si è insediata solo nel giugno 2018. Ciò è stato segnalato in sede di riunione senza alcun esito.
Nel merito della vicenda, l'Amministrazione che si rappresenta ha già ribadito il proprio dissenso alla realizzazione di nuove discariche, nel territorio del Comune di Scandale, anche sulla base di argomentazioni giuridiche fondate sugli atti adottati.
Infatti, è evidente che il Ddg 2014/2010, di rilascio dell'Aia è stato annullato, a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto in contrasto con il Pear del 2005 (così Consiglio di Stato — Adunanza 16 maggio 2012 – n. 3658/2012).
Nonostante ciò, l'Amministrazione regionale procedente continua a far rivivere il Ddg 2014/2010, richiamandolo quale atto presupposto di tutto l'iter istruttorio, unitamente ai Ddg n. 540 e 873/2011 sulla cui vigenza si nutrono fondati dubbi, atteso che si basano sugli stessi presupposti del DDG 2014/2010.
Le argomentazioni a sostegno dell'annullamento sono state individuate dal Consiglio di Stato nella "significativa presenza nel territorio crotonese di impianti industriali di trattamento dei rifiuti" e da ciò l’esclusione della possibilità di autorizzare ulteriori installazioni.
L'errore di fondo che permea tutta la vicenda è rappresentato dall'aver omesso di considerare quanto disposto dal Consiglio regionale della Calabria, con delibera n. 256 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto "Integrazione criteri localizzativi Piano Regionale gestione rifiuti" PRGR, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016.
Ora è che non può sfuggire al lettore come le motivazioni di cui alla deliberazione n. 256/2017 sono sostanzialmente simili a quelle che hanno legittimato l’annullamento del DDG 2014/2010,
Per comodità di lettura, si riporta il testo: "In applicazione di quanto previsto all' art. 199, comma 3, lett I, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il PRGR riporta ai capitoli 19 e 23.6 i criteri localizzativi delle aree idonee e non idonee all'ubicazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, rimandando per le discariche al D. Igs n. 3612003. Il proliferare incontrollato e sconsiderato dell'utilizzo delle discariche in regione negli anni - anche per effetto dell'entrata in vigore del DPR n. 915/1982 - ha determinato la presenza di oltre 600 siti con concentrazione in alcune aree del territorio calabrese rispetto ad altre. Ne consegue la necessità di integrare il piano inserendo: alla parte III pag. 284 a seguire dell'ultimo periodo del capitolo 19.3. il seguente periodo: "Un ulteriore elemento valutativo finalizzato a contenere la realizzazione di impianti di discariche nelle aree in cui questi risultano già presenti con elevata concentrazione e che, quindi, determinano un significativo impatto negativo sull'ambiente circostante, deve tenere conto di un fattore di pressione discariche (fattore pressione"), da determinarsi considerando le volumetrie di discarica su unità di superficie, per come specificato al successivo paragrafo 23.6.2.1; alla parte III a pag. 390 di seguito al paragrafo 23.6.2.) il seguente paragrafo: 23.6.2.1 "Fattore pressione discariche - la localizzazione degli impianti di trattamento e di recupero di rifiuti deve assicurare un'equa ed uniforme distribuzione sul territorio calabrese, sulla base di un fattore di pressione territoriale". Il fattore di pressione discariche, da calcolare su scala comunale e provinciale da parte delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria, entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione di Consiglio regionale previa ricognizione, dei siti di discarica cessati, in post gestione, in gestione operativa con conferimenti ultimati o in corso, ivi compresi quelli non autorizzati, è determinato nel modo seguente: Omissis. Nella determinazione dei succitato fattore pressione dovranno essere considerate le volumetrie i siti già individuati dal PRGR al capitolo 17, relativamente agli impianti di discarica pubblica".
Il comune principio sotteso tanto al PEAR 2005 che al PRGR è questo: una elevata concentrazione di impianti nel territorio, ne impedisce la realizzazione di nuovi. Era sufficiente tener conto di quanto sopra evidenziato, per rigettare l'istanza di cui all'oggetto.
Si imponeva, pertanto, agli organi preposti (ASP, ARPACAL e STV), nella procedura di rilascio dei pareri, di tenere necessariamente conto di quanto sopra prescritto. Nulla di tutto ciò è stato verificato, considerato che gli attori della vicenda si sono semplicemente limitati a confermare un parere reso, ancor prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, così come sotto elencato: parere favorevole della STV del 23.07.2015 semplicemente confermato con parere del 10.11.2017; parere favorevole dell'ASP di Crotone del 27.07.2016 semplicemente confermato in data 2.3.2017 ed in data 07.01.2019; parere favorevole della Provincia di Crotone del 9.9.2015 semplicemente confermato in data 26.07.2016; parere favorevole ARPACAL del 10.09.2015 confermato a verbale in sede di conferenza dei servizi del 10.01.2019; parere favorevole del dipartimento regionale dell'Agricoltura del 12.10.2016 semplicemente confermato in data 10.01.2019.
Basterebbe solo questo per far annullare la procedura fino ad oggi posta in essere dalla Regione Calabria, atteso che la riattivazione del procedimento de quo, sospeso ope legis dalla L.R. 4712017, ha registrato la semplice conferma dei pareri a suo tempo rilasciati, tutti antecedentemente alla obbligatorietà di tenere conto di un fattore di pressione discariche".
Un "Fattore di pressione", quale strumento che impedisce l'apertura di discariche o l'ampliamento di quelle esistenti in zone già ambientalmente stressate, che è stato considerando gravemente lesivo, per i propri interessi, dalla stessa società Ecolsystema, che ha presentato ricorso al Tar Calabria per l'annullamento, previa istanza di sospensiva, della deliberazione n. 256/2017. Il Tar, alla luce di una sommaria cognizione, ha, però respinto l’istanza avanzata con ordinanza n. 148/2018 e pertanto la deliberazione, oggetto di gravame, è pienamente valida ed efficace.
Le aporie istruttorie dei pareri rilasciati, presupposto per l'adozione del provvedimento finale, rappresentano una grave violazione dei principi di precauzione, prevenzione, oltre che violazione di legge, ed evidenziano una frettolosa attestazione di generica compatibilità dell'impianto oggetto di autorizzazione.
Nel procedimento oggetto di censura, si contesta, altresì, la violazione del principio di precauzione, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati, al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente. Infatti, a fronte della manifestata richiesta di differimento della Conferenza dei servizi, da parte del Comune di Scandale, per attentamente valutare e precisare le richieste prescrizioni del sindaco, di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il procedimento si è comunque concluso.
Il Comune non è stato, così, messo nelle condizioni di poter attentamente valutare, in quanto i pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali appaiono connotati da insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi, per i motivi già illustrati, avendo completamente disatteso il parametro di carico "rifiuti/territorio", in violazione dei principi di protezione ambientale, tutela della salute, programmazione integrata, sicurezza ed autosufficienza.
Per tutto quanto sopra esposto, con riserva di tutelale nelle competenti sedi gli interessi del Comune di Scandale, si diffida l'Amministrazione Regionale procedente a dar corso a quanto risultante all'esito della conferenza dei servizi nonché, ai sensi degli art. 14 e ss. della L.241/90 e s.m.i., avendo espresso, in modo inequivoco, il proprio motivato dissenso, prima della conclusione dei lavori della conferenza: si sollecita l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies; si propone, contestualmente, opposizione al presidente del Consiglio dei ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza».

 

 

 

 

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Il Tribunale di Crotone ha decretato ieri il fallimento di Akros, la società misto pubblico-privata che si occupava del servizio di Raccolta differenziata. La dichiarazione di fallimento, in queste ore, sta per essere notificata ai diretti ineteressati. La conferma arriva anche da uno dei due commissari liquidatori Antonio Barberio che, al momento, non ha ricevuto la notifica del dispositivo depositato ieri dalla sezione fallimentare del Tribunale di Crotone. Il curatore fallimentare nominato sarebbe Luigi Labonia. «Non ho ancora ricevuto la notifica - ha spiegato Barberio - ma la notizia è certa. Del resto, avevamo chiesto noi di velocizzare la dichiarazione di fallimento in modo da accelerare il processo di concentramento dei servizi in un'unica azienda, ossia Akrea. Da oggi si velocizzerà tale processo» ha concluso l'ex presidente di Akros.

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