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L’avvocato sotto l’ombrellone – Atto III

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CROTONE Nessuna vicenda processuale come il caso Roggero si presta a diventare il grande tema di conversazione sotto il sole d'estate. Ne parlano tutti, ovunque, dal bar della spiaggia ai social network. L’opinione pubblica si trova spaccata in due fazioni nette. Da un lato c'è chi sostiene che un uomo di oltre settant'anni, vittima di un reato odioso e traumatico, non avrebbe dovuto fare un solo giorno di carcere e meritasse quasi una medaglia per aver fermato dei criminali. Dall'altro c'è chi guarda con profondo scetticismo all'operato dei magistrati, convinto che la legge si potesse applicare in modo diverso o più benevolo.

In mezzo a questo scontro ci sono i giuristi che si occupano quotidianamente di diritto penale, che sanno una cosa molto semplice: la risposta data dalla giustizia nei tre gradi di giudizio non poteva essere diversa da quella che è stata. E questo non per insensibilità nei confronti di chi ha subito una rapina, ma perché nel nostro Paese esistono regole scritte che vanno applicate e che spesso chi commenta d'impulso finisce per ignorare.

I concetti base della legittima difesa

Facciamo allora un po' di chiarezza, partendo dai concetti base. La legge italiana consente di difendere il proprio patrimonio anche con l'uso delle armi. Con la riforma della legittima difesa, del 2006 e successivamente del 2019, si è stabilito che, all'interno di un negozio o di un'abitazione, chi si difende da un'intrusione violenta non deve fare complessi calcoli matematici sulla proporzione tra la propria reazione e la minaccia subita. La reazione si considera sempre proporzionata, ma ad una condizione ben precisa e inderogabile: il pericolo per la vita o per l'incolumità fisica deve essere in corso nel momento esatto in cui si reagisce. 

Per capire fin dove ci si può spingere, proviamo a fare qualche esempio pratico di vita vissuta. Mettiamo il caso di un ladro che si introduce di notte in casa. Se il malvivente è disarmato e sta semplicemente cercando di rubare un portafoglio o di forzare una cassa, non gli si può sparare a bruciapelo. Ma se lo stesso ladro disarmato vi si scaglia contro con violenza, vi blocca o minaccia di strangolarvi, la situazione cambia: c'è un pericolo concreto per la vostra incolumità e potete reagire con qualsiasi mezzo a disposizione per neutralizzare l'aggressione, compresa un'arma legittimamente detenuta.

Se poi l'aggressore è armato – con una pistola, un coltello o persino una mazza da baseball – e vi minaccia direttamente all'interno del locale o dell'abitazione per farsi consegnare l'incasso o i gioielli, la legge vi protegge del tutto se usate un'arma per difendervi. In quel momento c'è una minaccia imminente per la vita vostra o dei presenti (come un familiare o un dipendente), e la reazione armata dentro le mura domestiche o dell'attività commerciale è pienamente scriminata.

Il caso Roggero e la sequenza degli eventi

Ma attenzione: la protezione della legge dura finché dura la minaccia. È esattamente su questo punto che cade ogni possibile equivoco nel caso Roggero. Gli atti del processo, sostenuti dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito la dinamica dei fatti in modo inequivocabile, evidenziando dettagli che molti opinionisti da spiaggia fingono di non vedere.

Innanzitutto, l'arma utilizzata dal gioielliere non era detenuta legittimamente. Ma al di là di questo, ciò che ha azzerato la legittima difesa è stata la sequenza cronologica degli eventi. Quando l'imputato ha impugnato la pistola e ha iniziato a sparare, i rapinatori erano già usciti dal locale, si stavano allontanando e la moglie non era più sottoposta ad alcuna minaccia o pericolo imminente.

Inseguire dei malviventi all'esterno, sulla pubblica via, e sparare mentre stanno fuggendo non è legittima difesa. La legge non permette in alcun modo di usare le armi per inseguire i rapinatori e recuperare la refurtiva quando il pericolo per le persone è ormai del tutto cessato. Trasformare una reazione difensiva in un inseguimento armato per strada significa farsi giustizia da soli! Di fronte a fatti così ricostruiti e provati, i giudici di primo grado, d'appello e di Cassazione non avevano alcuna alternativa tecnica se non quella di applicare la legge e pronunciare una condanna non solo alla pena detentiva (la minima che potesse essere irrogata) ma anche al risarcimento nei confronti delle parti civili costituite.

La questione del risarcimento dei danni

Proprio sul quantum risarcitorio si sono alzati cori di indignazione e di sdegno, cavalcati da slogan e promesse politiche che inneggiano al motto: «Basta paradossi: chi commette un reato non può pretendere di essere pagato per i danni che subisce mentre delinque». Si tratta, tuttavia, di una narrazione fuorviante, che cede alla tentazione della giustizia sommaria e dimentica i principi cardine del nostro ordinamento.

Il risarcimento del danno, infatti, non è un paradossale premio al rapinatore, né una legittimazione della sua condotta illecita: è la diretta ed ineludibile conseguenza civile del fatto che tre gradi di giudizio hanno accertato in modo definitivo. I giudici hanno stabilito che quei due uomini sono morti a causa di un reato – l'omicidio – commesso dall'imputato Roggero quando il pericolo era ormai cessato. Nel nostro sistema processuale, a fronte di una vita umana stroncata da una condotta penalmente illecita, la sanzione civile del risarcimento è un atto dovuto.

Ma c'è un aspetto ancora più profondo che spesso si finge di ignorare: le somme liquidate a titolo di risarcimento non sono destinate ad arricchire chi ha impugnato un'arma in quella gioielleria, bensì a ristorare i familiari delle vittime – genitori, mogli, figli – soggetti del tutto estranei alla dinamica delittuosa. Negare questa tutela sul presupposto delle colpe del defunto significherebbe introdurre una forma di responsabilità per fatto altrui, cancellando in un solo colpo secoli di civiltà giuridica.

Il dibattito sulla concessione della grazia

A sentenza definitiva, poi, il dibattito si è subito spostato sulla concessione della grazia. Una misura invocata a gran voce dalla piazza e da varie forze politiche, che hanno chiamato in causa il Presidente della Repubblica. Anche qui occorre fare chiarezza per evitare di confondere le idee ai cittadini.

La grazia non è un «quarto grado di giudizio» inventato per cancellare una sentenza sgradita all'opinione pubblica o per smentire il lavoro dei tribunali. È un provvedimento eccezionale di clemenza individuale che appartiene alla competenza esclusiva del Capo dello Stato. Pretendere la grazia come una scorciatoia automatica contro una sentenza sgradita significa indebolire, ancora una volta, le fondamenta dello Stato di diritto.

Il nostro compito di avvocati penalisti non è prendere una parte o cercare il consenso dell'opinione pubblica, ma ricordare a tutti – anche tra un bagno e un gelato – che i limiti imposti dalla legge non sono cavilli burocratici, ma garanzie poste a protezione di tutti noi. Perché se la giustizia smettesse di applicare le regole per inseguire l’onda emozionale del momento, il giorno dopo nessuno di noi sarebbe più al sicuro.

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