Tribunale di Crotone: illecito il licenziamento senza contestazione
Annullata la sanzione disciplinare contro una lavoratrice acusata di irregolarità aziendali: la mancata notifica degli addebiti rende inesistente l'intera procedura
CROTONE Un licenziamento disciplinare intimato senza aver prima contestato per iscritto l'addebito alla dipendente e senza averle dato la possibilità di difendersi è illegittimo e comporta il reintegro sul posto di lavoro.
Lo ha stabilito il Giudice del lavoro del Tribunale di Crotone, Raffaele Gennaro Talarico, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Luciano Sgrizzi per conto di una lavoratrice estromessa dall'azienda dopo un'ipotesi di presunta appropriazione indebita di beni aziendali che sarebbe avvenuta nella notte dell'11 ottobre 2025.

La società è la Translator Srl che offre servizi di accoglienza presso il Centro di primo accoglienza “Sant'Anna” di Isola di Capo Rizzuto, nella provincia di Crotone. La dipendente aveva ricevuto la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione il 16 ottobre 2025, ma la società non le ha mai notificato una formale contestazione degli addebiti, passando direttamente al licenziamento.
Procedimento inesistente
In sede di giudizio, il magistrato ha chiarito che la lettera di sospensione cautelare non può sostituire la contestazione disciplinare prevista dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970.
La contestazione formale serve infatti a perimetrare con esattezza il fatto addebitato e ad avviare la procedura di difesa con il relativo termine a garanzia del lavoratore.
In linea con l'orientamento della Corte di cassazione e con i principi del Jobs Act (D.lgs. n. 23/2015), la totale assenza di questo passaggio fondamentale rende l'intero procedimento del tutto inesistente e si traduce, sul piano giuridico, nell'insussistenza del fatto addebitato.
Le tutele disposte dal giudice
Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del recesso e ne ha disposto l'annullamento, ordinando all'azienda di reintegrare la dipendente nel proprio posto di lavoro.
La società datrice di lavoro è stata inoltre condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alle mensilità arretrate, al conguaglio dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino all'effettivo rientro in servizio e alla rifusione delle spese di lite.


