L'arte bianca
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birth Marco Antonio Imbrauglio acquista
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CATANZARO La par condicio nelle gare pubbliche non si tocca: estendere il termine di presentazione di un'offerta a ridosso della scadenza, soprattutto se a giovarsene è un solo concorrente, rende illegittimo l'intero procedimento. 

CALABRIA VERDE ANTINCENDIO 2026
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Con la sentenza n. 01538/2026, la Prima Sezione del Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato dalla Kairos Società Cooperativa Sociale, annullando gli atti con cui il Comune di Crotone aveva ammesso a finanziamento il progetto per l’"Agenzia sociale per la casa – I’ll help you find a home" (del valore di 150.000 euro) a favore del raggruppamento capeggiato da Agorà Kroton.

Il caso: una proroga di poche ore in extremis

La controversia nasce attorno ai termini di presentazione dei progetti scaturiti dall'Avviso Pubblico del 24 novembre 2025. La scadenza originaria, fissata per le ore 10:00 del 9 dicembre 2025, era stata modificata dal Comune dopo la richiesta inviata il 4 dicembre dalla cooperativa Agorà Kroton. La controinteressata aveva motivato la domanda evidenziando che i tre giorni di festa antecedenti al termine (compresa la festività dell'8 dicembre) avrebbero rischiosamente ristretto i tempi di elaborazione della proposta.

Il Comune di Crotone aveva recepito l'istanza, spostando la deadline dalle 10:00 alle 24:00 del medesimo giorno. L'Ats guidata da Agorà Kroton aveva poi presentato la propria offerta proprio sfruttando l'estensione oraria concessa, risultando infine aggiudicataria del contributo.

La difesa delle parti e l'eccezione sulla legittimazione

Nel giudizio si sono costituiti sia l'Ente comunale che le cooperative controinteressate, chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, le difese avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva della cooperativa Kairos, sostenendo che avesse agito in giudizio come capogruppo di un'Associazione Temporanea di Scopo (Ats) non ancora formalmente costituita.

Il Collegio (presieduto da Gerardo Mastrandrea, relatore Nicola Ciconte) ha però rigettato l'eccezione: superando «eccessivi formalismi», i giudici hanno chiarito che Kairos ha agito in proprio a tutela di un interesse diretto, in qualità di soggetto cofirmatario della domanda e promotore del progetto.

Le motivazioni del Tar: «Nessun interesse pubblico, solo un vantaggio di parte»

Nel merito, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondate le doglianze di Kairos, censurando l'operato del Comune per eccesso di potere e violazione della par condicio. La proroga, concessa a pochissimi giorni dal termine e a ridosso del ponte festivo, non ha risposto all'interesse pubblico di facilitare una più ampia partecipazione, ma ha favorito unicamente il soggetto che l'aveva richiesta.

 Inoltre, il Tar ha ricordato che l'Amministrazione aveva già pubblicato un avviso di preinformazione a metà ottobre 2025 e che, di conseguenza, i partecipanti avevano avuto a disposizione un lasso di tempo ampiamente congruo per predisporre le domande.
«La contestata proroga non ha soddisfatto l’interesse pubblico ad una più agevole presentazione delle domande ma il solo interesse della controinteressata».

Le conseguenze

Dall'illegittimità della proroga è derivata l'esclusione della domanda inoltrata in ritardo da Agorà Kroton e l'annullamento di tutti gli atti di gara, compresa la determinazione dirigenziale di assegnazione del finanziamento da 150.000 euro.

Il Comune di Crotone e le cooperative controinteressate sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

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