Rsu demansionata, la Uil Fpl difende la posizione organizzativa "accusata"
Secondo il sindacato di categoria quanto previsto dalla circolare numero 11/2010 del dipartimento della Funzione pubblica non è applicabile al caso specifico

CROTONE «Chiarimenti» arrivano dalla Uil Fpl Calabria in merito «all’incarico di posizione organizzativa conferito a un componente Rsu».
«In seguito a recenti attacchi personali, anche a mezzo stampa – puntualizza il sindacato di categoria della Funzione pubblica –, rivolti a un componente della Rsu del Comune di Crotone, attualmente titolare di una posizione organizzativa, si ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti normativi per ristabilire la corretta interpretazione dei fatti ed evitare superficiali strumentalizzazioni».
«La questione ruota attorno – spiega la Uil Fpl – all’applicazione dell’articolo 53, comma 1–bis, del Decreto Legislativo numero 165/2001, che stabilisce il divieto di conferire incarichi di direzione a strutture che gestiscono il personale a chi abbia ricoperto, negli ultimi due anni, cariche politiche o sindacali, o abbia intrattenuto rapporti continuativi con tali organizzazioni».
«È utile ricordare – sostiene la Uil Fpl – che la circolare numero 11/2010 del dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che tale norma mira a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, evitando che funzioni dirigenziali vengano influenzate da condizionamenti esterni, mediante l’uso di strumenti organizzativi formali».
«Tuttavia, la stessa circolare specifica – prosegue la sigla di categoria – che il divieto si applica solo laddove l’incarico attribuito presenti un ampio margine di autonomia, discrezionalità gestionale e poteri di rappresentanza: caratteristiche tipiche, ad esempio, delle posizioni organizzative nei Comuni privi di dirigenti, dove le Posizioni organizzative svolgono di fatto funzioni dirigenziali».
«Nel caso oggetto di polemica, però – entra nel merito la Uil fpl –, non ricorrono queste condizioni: il dipendente interessato, pur titolare di una posizione organizzativa, opera sotto la diretta supervisione e responsabilità di un dirigente assegnato al servizio Risorse umane. Non si ravvisa dunque alcuna violazione della normativa, non essendo l’incarico assimilabile, per contenuti e funzioni, a una direzione di struttura nel senso previsto dalla legge».
«Confidiamo che questo chiarimento – conclude la Uil Fpl Calabria – contribuisca a fare definitiva luce sulla questione. Qualora dovessero persistere attacchi pretestuosi o lesivi dell’onorabilità del dipendente, saranno valutate tutte le necessarie azioni nelle opportune sedi competenti».