Fideiussioni nulle anche se firmate dopo il 2005: nuova sentenza a Crotone
La decisione del Tribunale pitagorico in materia di garanzie bancarie a tutela di un cittadino che aveva firmato un contratto per garantire i debiti contratti da una società
CROTONE Importante decisione del Tribunale di Crotone in materia di garanzie bancarie e quindi a tutela del cliente. La sentenza è la numero 110/2026 ed è stata depositata il 3 marzo scorso dal giudice Sofia Nobile de Santis.
Il magistrato ha dato ragione a un cittadino, assistito dagli avvocati Patrizio Nigro e Romolo Sanguedolce, che, nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva sostenuto la nullità della fideiussione firmata per garantire i debiti contratti da una società.
Il contratto sottoscritto dal contraente, infatti, era conforme allo schema Abi 2003, dichiarato nullo dalla Banca d’Italia con provvedimento numero 55 del 2005, ed era inostre stato riproposto ben oltre undici anni dopo tale provvedimento.
Nonostante i contrasti interpretativi degli ultimi anni, il Tribunale di Crotone, aderendo a un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione e di parte della giurisprudenza di merito, ha stabilito che la nullità della fideiussione “omnibus” non richiede la prova della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale oltre il 2005.
Il giudice ha stabilito che è invece sufficiente la mera riproduzione nel testo contrattuale delle clausole censurate dal Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, senza che il cittadino debba fornire prove complesse sulla persistenza di “cartelli” bancari.
«Questa sentenza – commenta l’avvocato Nigro – riafferma un principio di equilibrio: quando le clausole ricalcano uno schema già dichiarato contrario alla normativa antitrust, non può essere il cittadino a dover dimostrare l’esistenza di un cartello bancario».
Sulla stessa linea l’avvocato Sanguedolce: «Imporre all’utente l’onere di provare la persistenza di accordi segreti tra banche a distanza di anni significherebbe, di fatto, privarlo di ogni tutela legale; è un aspetto importante per la protezione dei clienti».
Un passaggio chiave della sentenza infatti riguarda la tutela del correntista come parte debole del rapporto con la Banca. Il Tribunale ha infatti evidenziato come il cittadino si trovi in una condizione di netta asimmetria informativa rispetto al sistema bancario nel suo complesso.
Proprio per riequilibrare questo divario, la sentenza stabilisce che la protezione del cliente scatta automaticamente ogni volta che la banca propone contratti corrispondenti in modo puntuale alle previsioni dello schema illegittimo. In assenza di prove contrarie da parte dell’istituto di credito, le clausole contestate decadono, liberando il garante dai vincoli contrattuali eccessivamente sbilanciati a favore della banca.
La decisione si inserisce nel dibattito ancora aperto in giurisprudenza, ma conferma un orientamento che rafforza la posizione dei fideiussori nei confronti degli istituti di credito, soprattutto nei casi di contratti standardizzati conformi allo schema Abi del 2003.

