L'arte bianca
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CROTONE L'avevano reclutata in nero per lavorare in negozio e, nonostante il controllo della Guardia di finanza, avevano anche provato a negarle i suoi diritti. È una sentenza significativa in materia di tutela del lavoro subordinato quella che è stata emessa lo scorso 26 marzo dal Tribunale di Crotone. La giudice della sezione Lavoro e previdenza, Alessia Vilei, ha infatti accolto il ricorso di una lavoratrice crotonese, difesa dall'avvocato Luciano Sgrizzi, stabilendo un importante precedente sulla nullità del licenziamento verbale e sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro nati "in nero".

La vicenda: dall’ispezione al licenziamento WhatsApp

La controversia ha avuto origine nel febbraio 2025, quando la ricorrente ha iniziato a lavorare come commessa presso un'attività di commercio al dettaglio la cui sede si trova in località “Zigari-Ponticelli” sulla Statale 106 a Crotone, senza alcun contratto regolare. La situazione è emersa solo ad aprile dello stesso anno, a seguito di un controllo ispettivo della Guardia di Finanza.

Dopo l'ispezione, infatti, il datore di lavoro ha tentato una tardiva regolarizzazione inviando tramite WhatsApp una proposta di contratto a tempo determinato di soli otto giorni. Tuttavia, il rapporto si è interrotto bruscamente il 19 aprile 2025 senza alcuna comunicazione scritta, configurando quello che i legali hanno definito un «licenziamento orale».

La decisione del Giudice

Nonostante la ditta sia rimasta contumace (ovvero non si sia difesa in giudizio), le testimonianze raccolte hanno confermato che la donna lavorava stabilmente nel negozio già da febbraio.
Il Tribunale ha applicato criteri rigorosi, considerando il contratto a tempo indeterminato. Questo perché non esisteva un atto scritto firmato dalla lavoratrice all'inizio del rapporto così che il termine di scadenza è stato considerato nullo. Di conseguenza, il rapporto è stato dichiarato a tempo indeterminato sin dal primo giorno di effettivo lavoro (27 febbraio 2025). Inoltre è stata dichiarata dal giudice la nullità del licenziamento, essendo questo stato intimato a voce e non per iscrittocosì come previsto dal decreto legislativo in materia (numero 23 del 2015).

Le sanzioni per la ditta

Il dispositivo della sentenza prevede pesanti conseguenze per la ditta individuale che dovrà adesso procedere al reintegro nel posto di lavoro della ricorrente; pagare il risarcimento, ovvero di un'indennità pari a 11 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, oltre a interessi e rivalutazione; versare i contributi annessi per la regolarizzazione di tutta la posizione previdenziale e assistenziale omessa; e pagare le spese legali.
È stata invece rigettata dal giudice la richiesta relativa alle differenze retributive, poiché la ricorrente non ha quantificato con precisione le somme specifiche maturate nel periodo.


 

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