L'arte bianca
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affidato
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CROTONE «Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale per cinque giorni ed euro 500,00 di ammenda». È una ulteriore sanzione impartita al direttore generale dell'Fc Crotone, Raffaele Vrenna, che va ad aggiungersi a quella già subita nello scorso mese di novembre, quella che gli vieta sempre di ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto l'1 febbraio 2026.

Il verdetto, in quel caso,- giunse dopo la trasferta di Salerno, quando il dg venne espulso al 58° dopo aver «tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione Fvs «si portava all’altezza della telecamera e pronunciava nei loro confronti parole provocatorie» e «per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava con un contatto fisico, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso afferrandolo per il giubbotto con le mani e proferendo nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato». 

Il nuovo capitolo è giunto durante il pareggio maturato nella trasferta di Latina, match valevole per la 19esima giornata del campionato si Serie C (Girone C), che ha innescato la decisione tra le deliberazioni adottate nelle sedute del 22 e 23 dicembre scorsi dal Giudice sportivo Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal rappresentante dell'Aia Marco Ravaglioli.

Secondo quanto scritto nel referto, Raffaele Vrenna è stato sanzionato «per avere tenuto una condotta non corretta» in quanto, prima dell’inizio della gara (Latina), «faceva acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione».

Il riferimento è alla decisione numero 0070 della Corte sportiva d’Appello del 21 novembre scorso, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del Codice di giustizia sportiva che trova la misura della sanzione in applicazione degli articoli 4 e 13, comma 2, e 19, valutate le modalità complessive della condotta. «L'inibizione - precisa il giudice – è da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso».

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